Da qualche mese l’obbligo di polizza catastrofale per le imprese non è più una scadenza futura: per la grande maggioranza delle aziende italiane, termini compresi, è già pienamente in vigore. Quello che molte imprese non hanno ancora chiarito, però, è cosa succede quando i beni da assicurare, capannoni, impianti, macchinari, non sono di proprietà ma vengono utilizzati in leasing. È un aspetto che riguarda da vicino le imprese di costruzioni e movimento terra, settori in cui buona parte del parco macchine è spesso acquisita proprio tramite leasing strumentale.
Cos’è l’obbligo di polizza catastrofale e chi riguarda
L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e disciplinato nel dettaglio dal Decreto Interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18. Riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia (o sede stabile in Italia per le imprese estere) tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, indipendentemente dalla sezione di iscrizione. Le uniche escluse sono le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile.
Le scadenze per adeguarsi, fissate dal DL 39/2025 (convertito nella L. 78/2025), sono state scaglionate in base alla dimensione aziendale:
- Grandi imprese. Obbligo dal 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno 2025) senza conseguenze sull’accesso agli incentivi.
- Medie imprese. Termine al 1° ottobre 2025.
- Piccole e microimprese. Termine al 31 dicembre 2025, con proroga al 31 marzo 2026 solo per specifici settori: pesca e acquacoltura, somministrazione di alimenti e bevande, imprese turistico-ricettive, che non riguardano l’edilizia o il movimento terra.
Ad oggi, tutte queste scadenze sono già decorse. Per un’impresa edile o di movimento terra di qualunque dimensione, quindi, l’obbligo non è più una cosa da “tenere d’occhio”: è già operativo, ed è ragionevole assumere di doverlo aver già assolto.
Quali beni sono coperti, e quali no
Qui si trova il punto che genera più confusione nel settore. L’obbligo riguarda i beni elencati nell’articolo 2424, terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. In pratica: capannoni, piazzali, impianti fissi, macchinari e attrezzature usate nell’attività d’impresa.
Sono invece esclusi:
- Immobili in costruzione.
- Beni gravati da abuso edilizio o privi delle autorizzazioni previste.
- Veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Lo ha chiarito espressamente il MIMIT nelle proprie FAQ ufficiali.
Il nodo leasing: chi deve assicurare il bene?
Qui arriva la clausola che riguarda direttamente chi lavora con beni non di proprietà. Una norma di interpretazione autentica (art. 1-bis, comma 2, del DL 155/2024, convertito con la L. 189/2024) ha chiarito che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa”, quindi anche quelli detenuti in leasing, affitto o comodato, con un’unica eccezione: i beni già assistiti da una polizza equivalente, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’impresa che li utilizza, per esempio dalla società di leasing stessa.
In pratica, per un’impresa che utilizza macchinari o capannoni in leasing, la domanda da porsi non è “devo assicurarmi anch’io?” in senso generico, ma: il bene che sto utilizzando è già coperto da una polizza equivalente stipulata dal concedente? Se sì, l’obbligo è assolto e non serve stipulare una copertura aggiuntiva. Se no, ed è la situazione più comune nella prassi dei contratti di leasing strumentale, dove tipicamente è l’utilizzatore a occuparsi delle coperture assicurative sul bene, l’onere ricade sull’impresa utilizzatrice.
È un punto da verificare contratto per contratto: la risposta non è la stessa per ogni operazione di leasing, e dipende da come sono strutturate le clausole assicurative nel singolo contratto.
Perché conta anche se non arriva nessuna multa
L’obbligo non prevede sanzioni pecuniarie dirette per l’impresa che non si assicura. L’articolo 1, comma 102 della L. 213/2023 stabilisce però che dell’inadempimento “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche. Il MIMIT ha già dato attuazione concreta a questa previsione con il Decreto Ministeriale 18 giugno 2025, che ha introdotto il requisito dell’adempimento assicurativo tra le condizioni di accesso agli incentivi gestiti dalla propria Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
Due precisazioni utili, sempre dalle FAQ ufficiali del Ministero:
- La norma non è retroattiva. Non riguarda contributi già ottenuti prima che la singola misura di incentivo recepisse formalmente il requisito assicurativo.
- Ogni amministrazione decide autonomamente. Ogni amministrazione titolare di un incentivo decide come e quando applicare questa condizione alle proprie misure: non è quindi un meccanismo automatico e uguale per ogni bando.
Per un’impresa che pianifica di richiedere un nuovo finanziamento agevolato, un contributo o l’accesso a una garanzia pubblica, questo significa una cosa molto concreta: prima di presentare domanda, vale la pena verificare se il bando in questione ha già recepito il requisito assicurativo, e se sì, avere la polizza, propria o del concedente, già in regola.
Cosa verificare, in pratica
Per un’impresa di costruzioni o movimento terra che lavora con beni in leasing, i punti da controllare sono essenzialmente questi:
- Quali beni rientrano nell’obbligo. Capannoni, impianti, macchinari e attrezzature non PRA rientrano; veicoli PRA e immobili ancora in costruzione ne sono esclusi.
- Chi ha la copertura assicurativa. Per ogni bene in leasing, verificarlo direttamente nel contratto o chiedendo conferma scritta alla società di leasing.
- Provvedere prima di presentare domanda. Se manca la copertura, meglio sistemarla prima di richiedere un nuovo incentivo, contributo o garanzia pubblica, così da non rischiare un’esclusione per un requisito facilmente evitabile.
Domande frequenti
- I macchinari da cantiere e movimento terra devono avere la polizza catastrofale? Sì, se non sono iscritti al PRA: rientrano nella categoria delle attrezzature industriali e commerciali di cui al DM 18/2025 e sono quindi soggetti all’obbligo, salvo che siano già coperti da una polizza equivalente.
- Un capannone detenuto in leasing va assicurato dall’impresa che lo utilizza? Sì, salvo che il capannone sia già coperto da una polizza equivalente stipulata da un altro soggetto, ad esempio la società di leasing. Va verificato nel singolo contratto.
- I camion e i mezzi immatricolati sono coperti da questo obbligo? No. Il MIMIT ha chiarito che i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico sono esclusi dall’obbligo di polizza catastrofale previsto dalla L. 213/2023.
- Cosa succede se non ho la polizza e presento domanda per un incentivo pubblico? Non è prevista una sanzione diretta, ma l’inadempimento può essere motivo di esclusione o penalizzazione nell’assegnazione di contributi e agevolazioni pubbliche, secondo le modalità che ciascuna amministrazione decide di applicare alla propria misura.
Conclusione
L’obbligo di polizza catastrofale è ormai pienamente operativo, e per chi lavora con macchinari e immobili in leasing la domanda giusta non è più “devo farla?” ma “chi la sta già facendo, e per quali beni?”. È un controllo che vale la pena fare prima di presentare qualsiasi domanda di finanziamento o incentivo, non dopo.










